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Regio decreto 329/1938

Art. 21 — In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite commissioni mo…

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Art. 21. In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in localita' da indicarsi, commissioni temporanee.

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