Regio decreto 329/1938
Art. 199 — Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 190 e 197, le persone ivi indicate sono soggette, come i mil…
Art. 199. Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 190 e 197, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio d'istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso. La legge penale militare si applica altresi' a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette, quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare o post-militare. Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati alla istruzione premilitare e post-militare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio di istruzione premilitare e post-militare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorita'. Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena e' diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 196 e da uno a tre gradi per le persone indicate nell'art. 197; e quando, per la diminuzione di uno o piu' gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facolta' di sostituire alla pena una punizione disciplinare. Analoga facolta' puo' essere esercitata dal giudice nei casi preveduti dal comma 3° dell'articolo 196 e del comma 3° dell'articolo 197.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.