Regio decreto 329/1938
Art. 196 — I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di eta', i qu…
Art. 196. I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di eta', i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata fino al doppio. La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione. Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo. La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta. Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.