Regio decreto 329/1938
Art. 188 — I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del cons…
Art. 188. I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere arruolati, se idonei al servizio militare. E' in facolta' del consiglio o della commissione di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di resistenza. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dall'ufficio di leva all'autorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 189 e 191. In tal caso il renitente, se arruolato e appartenga a classe o contingente gia' chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio. I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri. I consigli di leva provvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione. Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente art. 73.
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