Regio decreto 329/1938
Art. 177 — L'istruzione post-militare si svolge: a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e c…
Art. 177. L'istruzione post-militare si svolge: a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalita' e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere del'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione; b) con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione, o per rinforzare le unita' dello Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.
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