Regio decreto 329/1938
Art. 168 — I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notific…
Art. 168. I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti. La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione comunale non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 329/1938 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.