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Regio decreto 329/1938

Art. 162 — Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in s…

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Art. 162. Gli inscritti della leva di terra assegnati al Corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

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