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Regio decreto 329/1938

Art. 156 — L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/156parte di Regio decreto 329/1938
Art. 156. L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 153 e 154 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio. Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.

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