Regio decreto 329/1938
Art. 153 — Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso: a) i retrocessi dal grado; b) i trasferiti alle …
Art. 153. Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso: a) i retrocessi dal grado; b) i trasferiti alle compagnie di correzione; c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado; d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare; e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione. La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.
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