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Regio decreto 329/1938

Art. 15 — Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel …

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Art. 15. Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P. S., nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli agenti della polizia coloniale, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

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