Regio decreto 329/1938
Art. 149 — Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio d…
Art. 149. Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200. Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300. Tale premio pero' e' ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare e' stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo. E' ridotto pure a L. 200 se il militare e' stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo. Il premio annuo e le indennita', di cui all'articolo seguente, non possono cedersi ne' pignorarsi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.
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