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Regio decreto 329/1938

Art. 142 — E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo intedetermina…

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Art. 142. E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo intedeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

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