Regio decreto 329/1938
Art. 138 — Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con l…
Art. 138. Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con la ferma di anni due. I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, un'indennita' giornaliera di lire due. L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio. Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinati con decreto del Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.
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