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Regio decreto 329/1938

Art. 133 — I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane od in…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/133parte di Regio decreto 329/1938
Art. 133. I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane od in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta'. I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, o nei possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione I del capo X per gli inscritti residenti all'estero. Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici ordinati in sacris o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori per le missioni, qualora non preferiscano chiedere la esenzione dal servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, numero 810. All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.

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