Regio decreto 329/1938
Art. 126 — La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei milit…
Art. 126. La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, puo', per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.
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