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Regio decreto 329/1938

Art. 124 — I militari di cui ai precedenti articoli 122 e 123, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, o…

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/124parte di Regio decreto 329/1938
Art. 124. I militari di cui ai precedenti articoli 122 e 123, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 121 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno. Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

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