Regio decreto 329/1938
Art. 113 — Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle arm…
Art. 113. Il Ministro per la guerra puo' concedere in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano: studenti di universita' o di istituti d'istruzione superiore, o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica ed ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
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