Regio decreto 329/1938
Art. 107 — I giovani ammessi nelle Scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di eta' l'arruolamento volonta…
Art. 107. I giovani ammessi nelle Scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di eta' l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle Scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.
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