Regio decreto 329/1938
Art. 104 — Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno…
Art. 104. Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale. La ferma degli allievi sottufficiali e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
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