Regio decreto 329/1938
Art. 10 — L'obbligo del servizio militare si soddisfa nel modo seguente: a) dalla data della leva fascista all'atto del…
Art. 10. L'obbligo del servizio militare si soddisfa nel modo seguente: a) dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime; b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle forze armate; c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare. Quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi costituisce la ferma. E' ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorita' allo scopo di prima e generale istruzione militare; ferma speciale quella che si compie per propria elezione. Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinunzie al congelamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.
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