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Regio decreto 329/1938

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1938/02/24/329/art/1parte di Regio decreto 329/1938
TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO. DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. Sono soggetti alla leva: a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'; b) coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza; c) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita. Non sono soggetti alla leva: d) coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici; e) coloro che, in applicazione del R. decreto-legge 10 settembre 1922, n. 1387, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto per i loro figli e discendenti dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1418, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle Isole italiane dell'Egeo, i cittadini libici ed i sudditi dell'Africa Orientale Italiana, giusta le leggi ad essi relative.

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