Regio decreto 2616/1937
Art. 52 — In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessita' sopravvenute per forza maggiore ed aventi …
Art. 52. In accoglimento di domande originate da urgenti e gravi necessita' sopravvenute per forza maggiore ed aventi per scopo di reintegrare somme gia' spese e da spendere per malattie, incidente e per conseguenti dissesti possono essere concessi dei prestiti al tasso di favore del 3% annuo a scalare. Tale concessione puo' essere fatta esclusivamente dal Ministro per l'aeronautica su motivata e circostanziata proposta del Consiglio di amministrazione. Anche in questi casi rimane ferma la ritenuta da applicarsi per il fondo garanzia. Sempre su proposta del Consiglio di amministrazione e' demandata al Ministro per l'aeronautica la facolta' di abbuonare, in sede di liquidazione dell'indennita', agli aventi diritto, in caso di morte dell'iscritto, tutto o parte del residuo debito concesso a norma del presente articolo.
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