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Regio decreto 2616/1937

Art. 50 — Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/50parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 50. Allo scopo di tenere in evidenza la situazione contabile relativa a ciascun prestito, ad avvenuta concessione l'ufficio Cassa ufficiali trasmettera', al competente ufficio amministrativo, apposito modello nel quale l'ufficio stesso dovra' registrare volta per volta: a) il numero progressivo della ritenuta; b) in corrispondenza del mese, l'ammontare della quota ritenuta; c) gli estremi del versamento in c/c postale delle ritenute a favore della Cassa ufficiali. In caso di trasferimento dell'iscritto concessionario del prestito il modello stesso, unitamente agli altri documenti amministrativi, dovra' essere trasmesso al nuovo reparto che lo assume in forza, il quale continuera' ad effettuare le ritenute e conseguenti versamenti fino a completa estinzione del debito. In caso di cessazione dal servizio permanente effettivo detto modello sara' restituito alla Cassa ufficiali. Analogamente saranno trasmessi alla Cassa ufficiali i modelli relativi a prestiti estinti.

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