Regio decreto 2616/1937
Art. 47 — L'esito delle domande viene reso noto dall'ufficio Cassa ufficiali per il tramite dell'Ufficio amministrativo…
Art. 47. L'esito delle domande viene reso noto dall'ufficio Cassa ufficiali per il tramite dell'Ufficio amministrativo presso il quale e' in forza l'iscritto e che in caso di concessione deve provvedere al pagamento all'interessato della somma concessa in prestito, sotto l'osservanza, se del caso, della disposizione di cui al precedente art. 40. A coloro che sono iscritti a domanda, le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla concessione o meno del prestito vengono comunicate direttamente e il pagamento della somma concessa in prestito sara' eseguito a mezzo di assegni postali localizzati. Le ritenute per la estinzione del prestito concesso hanno inizio il mese successivo a quello in cui il prestito viene pagato.
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