Regio decreto 2616/1937
Art. 35 — La Cassa ufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro agli u…
Art. 35. La Cassa ufficiali puo' concedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, dei prestiti in denaro agli ufficiali iscritti alla Cassa stessa. La concessione ha lo scopo di sopperire nel miglior modo alle comprovate necessita' finanziarie in cui venissero eventualmente a trovarsi gli iscritti. E' esclusa la concessione di qualsiasi prestito che possa dare adito a speculazione o a spese non strettamente necessarie. Il Consiglio di amministrazione, sulla base dei documenti fornitigli, ha la competenza di decidere in merito alla concessione o meno del prestito.
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