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Regio decreto 2616/1937

Art. 32 — Qualora l'iscritto alla Cassa ufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennita' supplementare, alla…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/32parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 32. Qualora l'iscritto alla Cassa ufficiali muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennita' supplementare, alla quale egli abbia acquisito diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi. La qualita' di eredi testamentari si prova: 1° con la copia autentica o con l'estratto autentico dell'atto di ultima volonta'; 2° con attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido o senza opposizioni, chi di conseguenza sia ritenuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento. La qualita' di eredi intestati si prova: 1° con attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizioni di ultima volonta', e la indicazione di tutti coloro cui e' devoluta per legge la successione; 2° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

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