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Regio decreto 2616/1937

Art. 26 — Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per mot…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/26parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 26. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati, di disponibilita' o di sospensione totale dallo stipendio. I periodi in cui lo stipendio e' comunque ridotto saranno calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni, salvo quanto e' disposto col primo comma del presente articolo.

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