Regio decreto 2616/1937
Art. 26 — Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per mot…
Art. 26. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati, di disponibilita' o di sospensione totale dallo stipendio. I periodi in cui lo stipendio e' comunque ridotto saranno calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni, salvo quanto e' disposto col primo comma del presente articolo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2616/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.