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Regio decreto 2616/1937

Art. 22 — L'indennita' supplementare e' corrisposta agli aventi diritto, all'atto del collocamento a riposo dell'iscrit…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/22parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 22. L'indennita' supplementare e' corrisposta agli aventi diritto, all'atto del collocamento a riposo dell'iscritto purche' con diritto a pensione vitalizia. L'importo delle indennita' supplementari e' pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio lordo annuo di diritto determinato come al precedente art. 17 goduto nel servizio permanente effettivo quanti sono gli anni di servizio trascorsi nelle posizioni per le quali e' stabilita l'iscrizione di ufficio, nonche' nelle posizioni in cui l'ufficiale ha ottenuto l'iscrizione facoltativa e purche' l'ufficiale risulti iscritto alla Cassa da almeno sei anni. La frazione di tempo superiore a sei mesi e' calcolata per anno intero. Non e' calcolata la frazione di tempo inferiore ai sei mesi. Gli ufficiali che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa ufficiali, avranno diritto a tanti sesti dell'indennita' calcolata come sopra quanti sono gli anni di iscrizione.

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