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Regio decreto 2616/1937

Art. 20 — Il pagamento delle quote dovute dagli ufficiali che hanno cessato di appartenere al servizio permanente effet…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/20parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 20. Il pagamento delle quote dovute dagli ufficiali che hanno cessato di appartenere al servizio permanente effettivo e che hanno fatto domanda di rimanere iscritti alla Cassa ufficiali sara' effettuato direttamente dagli interessati mediante versamenti mese per mese nell'apposito conto corrente postale intestato alla Cassa anche se i medesimi venissero richiamati in servizio. La interruzione dei versamenti per un periodo superiore ai tre mesi determina la cessazione definitiva dalla iscrizione alla Cassa.

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