Regio decreto 2616/1937
Art. 20 — Il pagamento delle quote dovute dagli ufficiali che hanno cessato di appartenere al servizio permanente effet…
Art. 20. Il pagamento delle quote dovute dagli ufficiali che hanno cessato di appartenere al servizio permanente effettivo e che hanno fatto domanda di rimanere iscritti alla Cassa ufficiali sara' effettuato direttamente dagli interessati mediante versamenti mese per mese nell'apposito conto corrente postale intestato alla Cassa anche se i medesimi venissero richiamati in servizio. La interruzione dei versamenti per un periodo superiore ai tre mesi determina la cessazione definitiva dalla iscrizione alla Cassa.
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