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Regio decreto 2616/1937

Art. 16 — Gli ufficiali iscritti che passano nella posizione di ausiliaria, congedo speciale, congedo provvisorio ed as…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/16parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 16. Gli ufficiali iscritti che passano nella posizione di ausiliaria, congedo speciale, congedo provvisorio ed aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio permanente effettivo possono, a domanda, se iscritti alla Cassa ufficiali da almeno 4 anni, continuare a rimanere iscritti fino alla data di collocamento a riposo, continuando ad effettuare il versamento di una quota pari all'1% dell'ultimo stipendio lordo di diritto percepito in servizio permanente effettivo. La domanda intesa a rimanere iscritto dovra' pervenire alla Cassa ufficiali entro il novantesimo giorno decorrente dalla data del collocamento in una delle posizioni sopracitate. Non e' ammessa in alcun caso la iscrizione e reiscrizione degli ufficiali di qualunque categoria di congedo cui essi provengano.

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