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Regio decreto 2616/1937

Art. 10 — Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approv…

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Art. 10. Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro per l'aeronautica, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto. Il bilancio consuntivo deve contenere: a) la situazione patrimoniale della Cassa ufficiali; b) la dimostrazione delle entrate e delle uscite. Al bilancio consuntivo dovra' essere allegata, compilata dal Consiglio di amministrazione, una relazione particolareggiata dei movimenti di gestione riferentisi all'esercizio, nonche' i criteri seguiti nella valutazione patrimoniale, ed una relazione del Comitato dei sindaci. Tanto il bilancio quanto le relazioni dovranno, dopo la approvazione del Ministro per l'aeronautica, essere pubblicati nel giornale Ufficiale del Ministero dell'aeronautica. Il primo bilancio consuntivo comprendera' l'esercizio finanziario 1937-38 e terra' conto dei fatti amministrativi svoltisi precedentemente.

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