Regio decreto 1706/1937
Art. 54 — Art. 32, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 54. (Art. 32, legge 6 giugno 1932, n. 656). Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentiti il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e il Comitato tecnico corporativo del credito, sara' approvato il regolamento per l'esecuzione del presente Testo unico, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia: Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.
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