Regio decreto 1706/1937
Art. 10 — Art. 8, legge 6 giugno 1932, n. 656
Art. 10. (Art. 8, legge 6 giugno 1932, n. 656). Gli amministratori sono scelti tra i soci e possono dall'assemblea essere esonerati dal prestare cauzione. Gli amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro parenti o affini sino al terzo grado. Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare l'unanimita' dei voti dei consiglieri presenti e il benestare del Collegio sindacale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1706/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.