Regio decreto 1826/1937
Art. 28 — La designazione di ciascun funzionario cessa di avere effetto, quando venga a mancare alcuna delle condizioni…
Art. 28. La designazione di ciascun funzionario cessa di avere effetto, quando venga a mancare alcuna delle condizioni prescritte; la relativa vacanza e' coperta secondo le norme dettate nel presente decreto per la formazione del ruolo medesimo. La designazione cessa di avere effetto altresi' in caso di riduzione dei posti disponibili fissati annualmente dal Ministro per la guerra; nel qual caso deve essere eliminato per ciascun grado un numero di designati, corrispondente ai posti ridotti, a cominciare dall'ultimo iscritto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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