Regio decreto 1826/1937
Art. 26 — Il Regio avvocato generale militare provvede a formare la graduatoria per i singoli gradi di cui all'articolo…
Art. 26. Il Regio avvocato generale militare provvede a formare la graduatoria per i singoli gradi di cui all'articolo precedente, quando gli siano state restituite tutte le comunicazioni e le domande accolte, di cui al precedente articolo, previo accertamento che con esse tutti i posti messi a concorso possono essere ricoperti e che quelli della categoria magistrati possano, almeno per due terzi, essere assegnati a magistrati in servizio della magistratura ordinaria. Se, nonostante le comunicazioni e le domande presentate da magistrati e da cancellieri, non si raggiunga il numero fissato, il Regio avvocato generale militare richiede al Ministero di grazia e giustizia ulteriori proposte di designabili d'autorita', in modo da completare con tali indicazioni i posti che rimarrebbero scoperti nei vari gradi per ciascuna categoria; provvedendo quindi anche alla conseguente istruzione, come e' disposto nell'articolo precedente. Nella formazione della graduatoria si ha riguardo, per ciascun grado, all'ordine di precedenza con cui i diversi gruppi di funzionari designabili a ufficiali della categoria magistrati sono indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397. Per ciascun gruppo viene rispettato l'ordine di anzianita', secondo cui i funzionari sono iscritti nei ruoli dell'amministrazione di provenienza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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