Regio decreto 1826/1937
Art. 14 — Le domande degli aspiranti e i relativi documenti sono sottoposti al giudizio della commissione del personale…
Art. 14. Le domande degli aspiranti e i relativi documenti sono sottoposti al giudizio della commissione del personale, di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni. Quando detta commissione procede al giudizio suindicato per la nomina ad ufficiali in congedo della giustizia militare - categoria magistrati -, le funzioni di segretario sono esercitate, oltre che dai magistrati indicati nell'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, anche da un ufficiale del corpo di Stato maggiore del Regio esercito e da un funzionario civile del Ministero della guerra, designati dal Ministro. I segretari che intervengono alla seduta hanno voto consultivo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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