Regio decreto 1826/1937
Art. 10 — Per stabilire la durata dell'esercizio professionale degli avvocati e dei procuratori, agli effetti degli art…
Art. 10. Per stabilire la durata dell'esercizio professionale degli avvocati e dei procuratori, agli effetti degli articoli 8 e 9 del presente decreto, viene computato anche il periodo in cui essi abbiano esercitata la professione, rispettivamente, di procuratore e di avvocato. A parita' di durata dell'esercizio professionale cumulativo, sono preferiti quelli che posseggono il titolo di avvocato. Per i funzionari delle amministrazioni militari indicati alla lettera d) dell'art. 31 del n. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, il periodo di tempo trascorso in servizio di ruolo e' considerato, per effetti di cui all'articolo 8, equivalente a un analogo periodo di esercizio della professione di avvocato o procuratore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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