Regio decreto 2135/1936
Art. 6 — Chi aspira ad ottenere la nomina a professore straordinario nella Regia accademia navale deve provare con doc…
Art. 6. Chi aspira ad ottenere la nomina a professore straordinario nella Regia accademia navale deve provare con documenti legali di possedere i seguenti requisiti. 1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici; 2° non avere oltrepassalo il 40° anno di eta' alla data del decreto con cui gli esami vengono banditi, ad eccezione di coloro che fossero gia' alle dipendenze della Marina, i quali possono concorrere qualunque sia la loro eta'. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di eta' sui quaranta prescritti. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per gli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, valgono, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137; 3° essere di buona condotta civile, morale e politica da provarsi con certificato generale penale e con certificato del podesta' del Comune nel quale il concorrente e' domiciliato; 4° godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Questo accertamento ha luogo mediante visita da parte di medici della Regia marina; 5° aver conseguito la laurea universitaria. Tutti i concorrenti devono presentare il certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari; 6° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista: tale requisito e' comprovato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista; Ogni aspirante puo' inoltre presentare tutti i documenti e le pubblicazioni inerenti alla propria attivita' scientifica o letteraria e didattica. I documenti di cui al comma 3° devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto con cui viene bandito il concorso. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sara' fissato in misura non inferiore a 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice il concorso. Il Ministero ha facolta' insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificano di buona condotta e dal certificato generale di penalita', stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualita' di insegnante in un Istituto militare. Le domande devono essere inviate al Ministero della marina, il quale, esercitata la facolta' di cui al comma precedente, le trasmette alla Commissione prevista dal precedente art. 5, la quale presenta, al termine dei lavori, una motivata relazione al Ministro per la marina.
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