Regio decreto 2135/1936
Art. 47 — Fermo il disposto dell'art
Art. 47. Fermo il disposto dell'art. 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 1° del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, i professori della Regia accademia navale sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di eta'. Gli assistenti e i preparatori di gabinetto sono collocati a riposo al compimento del 60° anno di eta'. Coloro che raggiungono il limite di eta' durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e sono collocati a riposo a decorrere dal successivo 1° ottobre.
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