Regio decreto 2135/1936
Art. 39 — Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni dis…
Art. 39. Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione. In tal caso dovra' essere previamente sentita la Commissione di cui all'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire se al professore destituito debba o meno essere riconosciuto il diritto a pensione.
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