Regio decreto 2135/1936
Art. 35 — Ai professori membri delle Commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico, che hanno la loro abi…
Art. 35. Ai professori membri delle Commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico, che hanno la loro abituale residenza nella sede degli esami, spetta un compenso di L. 50 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori, se non dipendono dall'Amministrazione statale, o di L. 25 se vi dipendono, o se insegnano presso la Regia accademia navale, esclusa qualsiasi altra indennita'. Spetta la diaria di soggiorno a coloro che provengono da altra sede. Le predette diarie dovranno essere corrisposte dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione. Ai membri che eventualmente prestassero, in seno alla Commissione, la loro opera limitatamente ad un determinato periodo, il compenso sara' corrisposto nei limiti del periodo stesso, computando il giorno precedente e quello seguente alla partecipazione ai lavori della Commissione.
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