Regio decreto 2135/1936
Art. 24 — Gli assistenti sono tenuti altresi' a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni eserci…
Art. 24. Gli assistenti sono tenuti altresi' a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni esercitazioni, ecc., durante la loro assenza. Questa sostituzione non da' diritto ad un maggior compenso di quello gia' percepito dall'assistente, fino a 30 giorni di assenza del professore. Ogni ora di insegnamento effettivamente impartita dall'assistente, dopo questo limite, e' retribuita nella misura di L. 15.
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