Regio decreto 2135/1936
Art. 22 — I professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la Regia accademia …
Art. 22. I professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la Regia accademia navale percepiscono lo stipendio che loro competerebbe se continuassero a prestare l'opera loro presso il Ministero dal quale dipendono. Pero' le ore di obbligo di insegnamento sono quelle stesse degli insegnanti della Regia accademia navale. I professori comandati di Istituti medi percepiscono inoltre un compenso annuo di L. 500 per ogni ora di lezione settimanale impartita oltre quelle di obbligo di cui al precedente art. 14.
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