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Regio decreto 2135/1936

Art. 11 — Gli assistenti di ruolo sono scelti per concorso per esame fra laureati in possesso dei requisiti stabiliti p…

ELI /it/regio-decreto/1936/10/15/2135/art/11parte di Regio decreto 2135/1936
Art. 11. Gli assistenti di ruolo sono scelti per concorso per esame fra laureati in possesso dei requisiti stabiliti per i professori dall'art. 6 del presente regolamento. L'esame puo' consistere in prove scritte, orali e pratiche secondo le modalita' indicate nel bando di concorso. La Commissione e' nominata dal Ministro per la marina di concerto con quello per l'educazione nazionale ed e' composta: del comandante in seconda dell'Accademia navale, direttore degli studi, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di Universita' o dell'Accademia. Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina. La Commissione procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui Concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina, attenendosi al disposto del 2° periodo del 2° comma del precedente art. 7. La nomina ha la durata di un anno solare ed e' tacitamente riconfermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima dalla fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria. La cessazione dall'incarico e' disposta con decreto Ministeriale, su proposta del comandante dell'Istituto, e se a domanda, non puo' avere effetto che alla fine dell'anno scolastico. Durante la vacanza nel ruolo degli assistenti e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di assistente puo' essere coperto a titolo di provvisorio incarico. Gli assistenti di ruolo dopo cinque anni di lodevole servizio possono ottenere la nomina a professore ordinario in istituti di istruzione media ed il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni; tali carriere e le modalita' di nomina e di passaggio saranno determinate con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale o con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze. Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenze, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo anno di eta'. I parenti od affini ed il coniuge del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

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