Regio decreto 484/1936
Art. 92 — I marescialli maggiori che, non avendo i titoli voluti dagli articoli 15 e 16 per la nomina ad ufficiali ammi…
Art. 92. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli voluti dagli articoli 15 e 16 per la nomina ad ufficiali amministrativi, fossero ritenuti meritevoli di avanzamenti per speciali requisiti personali saranno dai comitati centri di mobilitazione proposti, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano l'idoneita' fisica e la posizione sociale confacenti al grado di ufficiale; b) abbiano complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari gradi di maresciallo, o, comunque, due anni di anzianita' di maresciallo maggiore. c) abbiano preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione; d) abbiano riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneita' alla promozione; e) abbiano superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita Commissione, prescritto dall'art. 94, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce Rossa, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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