Regio decreto 484/1936
Art. 90 — L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa e' fissata come segue: …
Art. 90. L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa e' fissata come segue: a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale; b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore; c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente; d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore; e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo; f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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