Regio decreto 484/1936
Art. 9 — Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce Rossa Italiana (ufficiali) sono effettuate co…
Art. 9. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce Rossa Italiana (ufficiali) sono effettuate con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'Associazione. Quella degli appartenenti al personale di assistenza (sottufficiali e truppa) sono effettuate, con brevetti, dai presidenti dei Comitati centri di mobilitazione; per delegazione del presidente generale. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non possono, in nessun caso, essere concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva ne' per quello degli indisponibili. Nel ruolo di riserva possono fare passaggio soltanto gli inscritti nei ruoli mobili o negli indisponibili, nei casi previsti dal presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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