Regio decreto 484/1936
Art. 83 — Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal presidente del Comitato cent…
Art. 83. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento e' comunicato all'interessato dal presidente del Comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni: avanzamento ad anzianita': «Perche' l'ufficiale non possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore»; avanzamento a scelta: «Perche' l'ufficiale non possiede modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore». Per l'ufficiale «non prescelto» per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: «Non prescelto per l'avanzamento . . . . . . . . . . . . . per l'anno 19 . . . . (segue la motivazione)». L'ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, puo' essere preso in esame una seconda volta soltanto se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, e' escluso definitivamente dall'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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