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Regio decreto 484/1936

Art. 81 — Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nel precedente art

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/81parte di Regio decreto 484/1936
Art. 81. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nel precedente art. 79, sono trasmessi infine dai Comitati al presidente generale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'art. 74, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui al citato art. 79. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non potra' formularsi e dovra' essere rinnovata in occasione delle successive promozioni. Le proposte dei Comitati centri di mobilitazione sono dal presidente generale dell'Associazione sottoposte all'esame della Commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, la quale puo' richiedere tutti i documenti o schiarimenti che ritenga necessari e pronuncia sulle singole proposte, il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento. Il candidato e' dichiarato «prescelto» per l'avanzamento quando abbia riportato a suo favore la maggioranza dei voti. Il presidente generale dell'Associazione sanziona, quindi, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette poi in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'art. 79, al Ministero della guerra, per la definitiva approvazione dei giudizi. Qualora i giudizi suaccennati non siano approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro per la guerra. Le promozioni sono effettuate con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

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