Regio decreto 484/1936
Art. 67 — Adunati il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procediment…
Art. 67. Adunati il Consiglio o la Commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento, i quali dovranno essere firmati, dopo la lettura, da tutti i membri ed essere timbrati con bollo del Comitato, presso il quale ha luogo il Consiglio o la Commissione. Verranno poscia introdotte, una dopo l'altra, nell'ordine stabilito dal presidente, le persone chiamate a deporre, le quali faranno separatamente le loro attestazioni. Queste debbono essere riassunte nel verbale della seduta. L'inquisito ha infine facolta' di esporre a voce, a suo discarico, tutte quelle altre ragioni, che credera' di aggiungere a quelle gia' addotte nella difesa scritta. Dopo cio' il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'inquisito a ritirarsi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.